
L'impiego delle radiazioni ionizzanti nell'industria comporta un preciso obbligo del datore di
lavoro informare i lavoratori sui rischi specifici connessi con l'impiego di sorgenti radiogene,
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 111 del d.lgs. n° 101/2020 e questo obbligo viene
assolto, ai sensi del D.LGS. N° 101/2020, Art. 133 commi 7 e 8, All. IX e XXII e Art. 109
commi 3 e 6 e questo obbligo viene assolto sia esponendo la segnaletica per le zone a
rischio e predisponendo adeguate norme interne di sicurezza, sia organizzando incontri di
informazione per gli stessi lavoratori.